

47. Il Codice civile napoleonico: un compromesso fra tradizione e
rivoluzione.

Da: J. Godechot, Le istituzioni della Francia tra Rivoluzione e
Impero, a cura di A. Saitta, Parigi, 1985.

Redatto da borghesi, esso ha in vista unicamente l'interesse
della classe possidente. Questo , in sostanza, il giudizio
categorico di Jacques Godechot sul Codice civile napoleonico, che,
entrato in vigore nel 1804, sarebbe stato progressivamente esteso
a tutti i territori sottoposti all'impero, restandovi applicato,
in alcune nazioni come Belgio e Lussemburgo, molto a lungo. Alla
base del Codice vi fu una notevole correzione, ispirata anche
dalle consuetudini e dal diritto romano, in senso borghese ed
autoritario del diritto rivoluzionario: a fronte del mantenimento
dell'eguaglianza davanti alla legge e del laicismo dello stato, vi
fu un notevole rafforzamento del diritto della propriet a sfavore
di quello dei lavoratori e, all'interno del matrimonio, di quello
del marito nei confronti della moglie, che annullava di fatto
l'uguaglianza fra i sessi gi sancita dalla Rivoluzione.


Il Codice civile  un compromesso tra le antiche consuetudini, il
diritto romano e il diritto rivoluzionario. [...] Redatto da
borghesi, esso ha in vista unicamente l'interesse della classe
possidente. Regola le condizioni di esistenza della famiglia,
considerata sotto l'angolo visuale della propriet; il contratto
di matrimonio, le divisioni, le successioni sono gli oggetti
principali delle sue preoccupazioni. Esso considera la propriet
come un diritto assoluto, indiscutibile, inviolabile e sacro. Non
innova in nulla e, su molti punti, segna un regresso rispetto alla
legislazione rivoluzionaria. Tuttavia ne conserva i principi
fondamentali: uguaglianza davanti alla legge, laicit dello Stato,
libert di coscienza, libert del lavoro [condizionato dal divieto
di associazione fra operai e dal controllo esercitato su di essi
dai padroni]. Esportato da Napoleone nei paesi occupati dagli
eserciti francesi, questo Codice  rimasto il vestigio pi
tangibile e pi durevole dell'espansione rivoluzionaria. In alcune
regioni - il Belgio, il Lussemburgo - si  mantenuto fino ai
giorni nostri, in Renania fino alla fine del diciannovesimo
secolo. Ma, anche l dove non  sopravvissuto all'Impero, esso ha
lasciato segni profondi. Le leggi civili dell'Olanda, della
Germania, della Svizzera, dell'Italia, dell'Illiria sono state
impregnate del Codice napoleonico.
[Nel campo della propriet] esso consacra l'abolizione del
feudalismo e l'affrancamento della terra. Esalta la propriet, e
in particolare la propriet fondiaria, a tal punto che nel
diciannovesimo secolo essere proprietario significher:
possedere degli immobili e soprattutto delle terre. [...].
Per ci che concerne l'organizzazione della famiglia, il Codice
mantiene alcuni dei principi proclamati all'epoca rivoluzionaria,
[...] la secolarizzazione del matrimonio (ogni ministro del culto
che celebra un matrimonio religioso prima del matrimonio civile 
passibile di ammenda) e il divorzio. Ma, mentre le leggi
rivoluzionarie tendevano a far regnare nella famiglia, come nello
Stato, la libert e l'eguaglianza, il Codice civile organizz la
famiglia ad immagine dell'Impero, ossia sul principio di autorit.
In virt di questo Codice, la donna non sposata non  pi
considerata come eguale dell'uomo: essa non pu far parte del
consiglio di famiglia, n esercitare la tutela.
[...] Quando la donna si sposa  strettamente subordinata
all'uomo; essa diviene una pupilla, un essere giuridicamente
incapace. Il Codice non ha previsto che la donna potesse percepire
un salario, ricevere uno stipendio, condurre un commercio. Esso ha
pensato unicamente alle borghesi oziose o alle contadine che
aiutano il marito nei campi, senza godere della minima
indipendenza economica.
L'autorit maritale  stabilita in una maniera categorica
dall'articolo 213 del Codice: la moglie deve obbedienza al
marito. Nessuna legge del periodo rivoluzionario aveva proclamato
una tale subordinazione! La moglie deve seguire il marito dovunque
egli fissi il proprio domicilio, anche all'estero. Non partecipa
in alcuna maniera all'amministrazione dei beni comuni: il marito
pu dissipare i beni della comunione; la moglie non pu opporvisi
che chiedendo la separazione dei beni. La moglie non pu comparire
in giudizio, alienare o ipotecare i propri beni, impegnarsi per
altri senza il consenso del marito. [...].
Il Codice civile non  prolisso in ci che concerne i figli.
Mantiene l'adozione cos come la legislazione rivoluzionaria
l'aveva introdotta, ma la sottopone ad un controllo dei tribunali.
Quanto ai figli naturali, essi sono allontanati dalla famiglia.
Il divorzio  stato mantenuto nel Codice per la volont esplicita
di Napoleone che, fin dal 1802, pensava ad un divorzio possibile
con Giuseppina.
[...] Il Consiglio di Stato, dopo lunghe discussioni, ha
conservato il divorzio per mutuo consenso: si pensava che esso
avrebbe evitato la pubblicit di scandali familiari. Per il
Codice ne ha ristretto le condizioni di esercizio ed ha cercato di
renderlo rarissimo. [...] Il divorzio per motivi determinati 
mantenuto, ma il numero dei motivi  ridotto da sette [che erano
nella legge del 1792] a quattro: l'adulterio, gli eccessi, le
sevizie o ingiurie gravi, la condanna di uno degli sposi ad una
pena infamante.
[...] Ma ci che costituisce un netto taglio con la legislazione
rivoluzionaria  lo spirito di tutto il titolo sesto del Codice,
consacrato al divorzio: infatti,  qui che l'ineguaglianza
dell'uomo e della donna, cos viva in quasi tutto il Codice, tocca
un grado d'ingiustizia rivoltante. [...] In caso di adulterio
provato della moglie, il marito pu far rinchiudere la colpevole
in una casa di correzione per un tempo variabile tra i tre mesi e
i due anni, tempo del resto che egli pu abbreviare a volont: in
questo caso, dunque, il Codice considera la donna come una vera
schiava del marito. Al contrario, se il marito  reo confesso di
aver coabitato con la concubina nella casa coniugale,  passibile
soltanto di un'ammenda da 100 a 2000 franchi.
Se il marito, sorprendendo la moglie in flagrante delitto di
adulterio nella casa coniugale, commette un assassinio, il Codice
lo ritiene scusabile. In circostanze analoghe ma inverse, un
assassinio commesso dalla moglie  ritenuto senza scuse! Tutta
questa legislazione costituisce una violazione flagrante del
principio dell'eguaglianza proclamato dalla Dichiarazione dei
diritti del 1789.
